08/06/2012
(QUOTIDIANOSANITA.IT)
– Brescia - Non vi è dubbio che tra le tante novità dei vari decreti leggi e
dei futuri disegni di legge (o decreti legge anch’essi) in materia di farmacie,
quella che liberalizza orari e turni rappresenta una delle più discusse.
I
farmacisti chiedono chiarezza, combattuti tra la possibilità di maggiori
entrate grazie al prolungamento degli orari e la riduzione (azzeramento) delle
ferie e le preoccupazioni che detta “deregulation” incontrollata possa far
vacillare un sistema di servizio farmaceutico sinora sicuramente efficace e
capillare.
Un’ultima
sentenza del Tribunale Amministrativo di Brescia n. 787 dell’8 maggio 2012,
prendendo spunto dall’iniziativa giudiziale di una farmacista del 2010, ha
espresso le proprie motivazioni in favore del richiesto prolungamento degli
orari e quindi della liberalizzazione degli stessi.
Rievocando
il percorso della normativa in parola e richiamando anche le iniziative dell’
Autority competente, la decisione pare non lasciare dubbi sulla possibilità di
liberalizzare gli orari ed i turni delle farmacie.
Nello
specifico la sentenza fa riferimento all’attività dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, da anni, evidenzia che nella
regolamentazione dell'attività delle farmacie occorre introdurre un maggiore
livello di concorrenza (compresa la possibilità di differenziare le strategie
commerciali, a partire dagli orari di apertura).
La
finalità del nuovo approccio, afferma AGCM e recita la sentenza, è quello di
favorire in primo luogo i consumatori, sotto forma di competizione sui prezzi e
sulla varietà dei servizi accessori, ma anche di rafforzare la struttura
imprenditoriale delle farmacie: queste ultime infatti in seguito all'ingresso
sul mercato delle parafarmacie di cui all'art. 5 del DL 4 luglio 2006 n. 223
devono potersi difendere ad armi pari disponendo di maggiore flessibilità nel
posizionamento della propria offerta per intercettare ogni segmento di clientela
potenziale.
La
sentenza, in sintesi , afferma condividendo l’assunto dell’ AGCM che, la tutela
della salute dei cittadini non è incompatibile con più elevati livelli di
concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci, il che dovrebbe condurre a
considerare gli orari di apertura non come un limite invalicabile ma piuttosto
come il servizio minimo da garantire ai cittadini.
Gli
auspici dell'AGCM sulla piena liberalizzazione degli orari e dello svolgimento
del servizio in ogni settore commerciale hanno trovato concretizzazione in
alcuni recenti interventi legislativi (v. art. 3 commi 7 e 8 del DL 13 agosto
2011 n. 138; art. 3 c.1 lett. d-bis del DL 223/2006, come modificato dall'art.
31 del DL 6 dicembre 2011 n. 201; art. 1 commi 1 e 2 del DL 24 gennaio 2012 n.
1).
Sono
ora ammissibili, secondo la decisione del TAR lombardo, soltanto limitazioni
proporzionate a specifiche finalità pubbliche, il che evidentemente non
consente di ritenere esclusa dal nuovo regime l'intera attività di vendita al
dettaglio dei farmaci per il solo fatto che sussiste un collegamento con la
tutela della salute (le deroghe alla liberalizzazione devono essere
direttamente funzionali a garantire ciascuna un aspetto dell'interesse
pubblico).
In
conclusione una decisione che pare far chiarezza sulla vicenda ma che in realtà
ancora cozza con le limitazioni dettate dalle varie e specifiche leggi
regionali.
Avv.
Paolo Leopardi