16/12/2011
(QUOTIDIANOSANITA.IT) –
Roma - I casi di malpractice arrivati sul tavolo della Cassazione sono
aumentati del 200% negli ultimi dieci anni rispetto ai 60 anni precedenti.
Negli ultimi anni poi si è verificato un vero e proprio boom, tanto che,
solo dal 2008 al 2011, la Corte di Cassazione ha deciso un numero di casi di
responsabilità medica (82) pari a tutti quelli decisi tra il 1991 ed il 2000,
ed addirittura superiore a quelli decisi nei quasi sessant’anni intercorsi tra
il 1942 ed il 1990.
L’allarme da tempo lanciato da numerosi rapporti di associazioni mediche e di
pazienti è confermato oggi dalla Corte di legittimità stessa, in un Quaderno ad hoc
dedicato”Responsabilità sanitaria e tutela della salute” ed
elaborato dal magistrato Marco Rossetti.
Nel dettaglio, si legge nel rapporto,
dal 1942 (anno di entrata in vigore del codice civile) al 1990 nell’archivio
Italgiure della Corte di Cassazione sono state inserite 60 massime in materia
di responsabilità del medico (in media poco più di una l’anno); negli anni dal
1991 al 2000 il numero delle massime inserite in tema di responsabilità
medica è salito a 83 (in media otto l’anno), per ascendere a 201 negli anni dal
2001 al 2011 (in media 20 l’anno). Da questi dati, si sottolinea nello studio,
"risulta non soltanto che, negli ultimi 10 anni, il contenzioso dipendente
da malpractice sanitaria, in sede di legittimità, è aumentato del 200% rispetto
ai 60 anni precedenti; ma risulta altresì che negli ultimi quattro anni (dal
2008 al 2011) la Corte di cassazione ha deciso un numero di casi di
responsabilità medica (82) pari a tutti quelli decisi tra il 1991 ed il 2000,
ed addirittura superiore a quelli decisi nei quasi sessant’anni intercorsi tra
il 1942 ed il 1990".
Ed è chiaro che, osserva Rossetti,
“in una materia tanto rilevante”, vi sia la “necessità che si
formino orientamenti conformi esalta il ruolo del giudice di legittimità,
chiamato così ad una funzione di chiarimento e di indirizzo che è propria di
una Corte regolatrice”. Che armonizzi, insomma, tutti gli orientamenti
sviluppati negli anni e che hanno dato vita, o almeno dovrebbero essere la base
affinché cioè avvenga, a un vero e proprio “sottosistema” della responsabilità
civile. Caratterizzato, in particolare, dal passaggio dalla “responsabilità del
medico” alla “responsabilità medica”, sebbene, ricorda Rossetti, “il quadro
normativo in materia di responsabilità professionale, colpa e nesso causale sia
rimasto pressoché immutato dal 1942 ad oggi”. Ma è stata la giurisprudenza
stessa, nel corso dei pronunciamenti, a ravvisare la necessità di cambiare le
regole del gioco.
Una tesi sostenuta anche in
considerazione delle cause che sono alla base del boom di contenziosi. Secondo
il magistrato, infatti, “va da sé che una simile crescita non è seriamente
spiegabile per il solo fatto che oggidì i medici sbaglino di più che in
passato: al contrario, è nozione di comune esperienza che la scienza medica
abbia fatto negli ultimi anni passi da gigante, e la preparazione dei sanitari
sia divenuta via via più raffinata”. Piuttosto, secondo Rossetti, a far
crescere il fenomeno è stata una più consapevole presa di coscienza dei propri
diritti da parte degli utenti del servizio “sanità”; l’attività di sensibilizzazione
compiuta dalle associazioni di difesa dei diritti del malato; l’accresciuta
scolarizzazione della popolazione, che produce una maggiore attenzione ai
propri diritti; l’evoluzione dei mezzi di cura e diagnosi, che ha consentito
sia un più approfondito controllo ab externo sull’attività del medico, sia
l’esposizione di quest’ultimo al rischio derivante dal controllo e dal governo
di strumentazioni assai sofisticate; l’evoluzione del concetto e delle funzioni
della “responsabilità civile”, la quale, da criterio di riparto delle
conseguenze sfavorevoli di un evento dannoso, è andata assumendo la natura di
strumento di allocazione delle risorse del sistema; il massiccio ricorso di
tutti i sanitari e le strutture ospedaliere all’assicurazione di responsabilità
civile; la crescita esponenziale degli importi liquidati a titolo di
risarcimento, il che ha talora alimentato istinti non proprio commendevoli da
parte delle presunte vittime o dei lori consiglieri. Di fronte a questo scenario, anche la
giurisprudenza è chiamata a rivedere il suo approccio, che oggi
è evidentemente in netto sfavore dei camici bianchi, ad esempio là dove, per il
principio generale risultante dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697
c.c., anche l’onere di provare la colpa del danneggiante incombe sul
danneggiato, nel caso di responsabilità medica la giurisprudenza ritiene che il
paziente possa invocare la presunzione di colpa di cui all’art. 1218 c.c.,
anche quando non sia stato concluso nessun contratto tra questi ed il medico. O
là dove, in base alla prevalente interpretazione degli artt. 40 e 41 c.p. che
disciplinano il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e
l’evento di danno, invece di ritenere quest’ultimo “causato” dal danneggiante
quando via sia la prova positiva che, senza la condotta del responsabile il
danno non si sarebbe prodotto, nel caso di responsabilità medica la
giurisprudenza ritiene configurabile l’esistenza del nesso causale anche quando
vi sia incertezza circa l’effettiva causa del danno, a condizione che il medico
abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.
Ancora, osserva Rossetti, “è altresì principio generale, in tema di
responsabilità civile, che il danneggiato non possa rispondere dei danni quando
nella sua condotta non siano ravvisabili profili di colpa; in tema di
responsabilità medica, tuttavia, la giurisprudenza ha spostato a monte la
valutazione in termini di colpa della condotta del medico, esigendo non
soltanto che sia diligente l’esecuzione dell’intervento, ma anche che il
paziente sia diligentemente informato della natura e dei rischi della
prestazione medica; con la conseguenza che, in difetto di informazione, il
medico potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze sfavorevoli
dell’intervento”.
Un quarto scostamento del “sistema”
della responsabilità medica rispetto ai principi della
responsabilità civile è poi rappresentato dall’estensione della colpa per
omissione. In ambito extracontrattuale, ognuno ha l’obbligo di astenersi dal
violare l’altrui sfera giuridica (neminem laedere), ma nessuno può essere
costretto ad attivarsi per preservare gli altrui beni. “Il medico invece –
sottolinea il magistrato -, anche quando opera al di fuori di un rapporto
contrattuale, è tenuto a conformare la propria condotta agli stessi princìpi di
correttezza e buona fede che presiedono all’adempimento delle obbligazioni
contrattuali, ed ha l’obbligo di attivarsi, anche ben oltre il limite
dell’apprezzabile sacrificio, per
accertare e curare non solo le patologie per le quali il paziente sia stato
ricoverato, ma anche qualsiasi altra patologia dalla quale il paziente sia
affetto, ove obbiettivamente riscontrabile”F
Criticità a cui la giurisprudenza è
chiamata a dare risposte. Partendo dalla considerazione,
osserva il magistrato, che “se si vuole individuare un filo conduttore, nel
campo della responsabilità medica (e più in generale della responsabilità
sanitaria), lo si può identificare nel carattere strumentale di tale
responsabilità e nella ricerca di un equilibrio fra le diverse prerogative dei
soggetti coinvolti, da raggiungere anche mediante la valorizzazione di profili
di collaborazione dei rispettivi titolari (c.d. alleanza terapeutica), sì che
la stessa garanzia della libertà professionale si ponga come mezzo per attuare
pienamente la tutela della salute (che finirebbe per essere pregiudicata da una
eccessiva limitazione dell’iniziativa dell’operatore e dai rischi connessi alla
c.d. medicina difensiva). L’equilibrio, però, non è facile da raggiungere”.