Gli enti come l’Ordine dei Medici sono privi di OIV o altro organismo con funzioni analoghe. Infatti gli Ordini professionali, secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101 /13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 4 (Ciclo di gestione della...









Riferimento normativo

Gli enti come l Ordine dei Medici sono privi di OIV o altro organismo con funzioni analoghe. Infatti gli Ordini professionali, secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101 /13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 4 (Ciclo di gestione della performance) e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09  (Organismo indipendente di valutazione della performance).

Riferimento obblighi di pubblicazione





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