L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un organo sussidiario dello Stato. E' un Ente di Diritto Pubblico, non economico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Gli Ordini dei Medici furono istituiti nel 1910 dal Governo Giolitti. Durante il regime fascista nel 1935, furono soppressi e sostituiti dal Sindacato Fascista di categoria.

La loro ricostituzione avvenne nel 1946 con il D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 233 per la disciplina dell'esercizio della professione medica.

A seguito della Legge 24/7/1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di Odontoiatria, l'Ordine ha esteso la propria competenza anche agli Odontoiatri.


L'Ordine è retto da un Consiglio Direttivo che viene eletto ogni 4 anni dalla assemblea degli Iscritti.

Gli Organi Istituzionali degli Ordini di ogni Provincia d'Italia sono:

  • l' Assemblea degli iscritti agli Albi Professionali;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • le Commissioni per i Medici e per gli Odontoiatri;
  • il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine è il principale organo collegiale dell'Ordine, espressione diretta dell' Assemblea degli Iscritti che ne elegge i membri.

Sono competenze istituzionali dell'Ordine:

  • compilare, tenere ed aggiornare l'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri;
  • vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
  • designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti negli albi, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  • interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.



Ultimo aggiornamento: 19/07/2023 11:35:30




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