L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un organo sussidiario dello Stato. E' un Ente di Diritto Pubblico, non economico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Gli Ordini dei Medici furono istituiti nel 1910 dal Governo Giolitti. Durante il regime fascista nel 1935, furono soppressi e sostituiti dal Sindacato Fascista di categoria.
La loro ricostituzione avvenne nel 1946 con il D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 233 per la disciplina dell'esercizio della professione medica.
A seguito della Legge 24/7/1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di Odontoiatria, l'Ordine ha esteso la propria competenza anche agli Odontoiatri.
L'Ordine è retto da un Consiglio Direttivo che viene eletto ogni 4 anni dalla assemblea degli Iscritti.
Gli Organi Istituzionali degli Ordini di ogni Provincia d'Italia sono:
- l' Assemblea degli iscritti agli Albi Professionali;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- le Commissioni per i Medici e per gli Odontoiatri;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine.
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine è il principale organo collegiale dell'Ordine, espressione diretta dell' Assemblea degli Iscritti che ne elegge i membri.
Sono competenze istituzionali dell'Ordine:
- compilare, tenere ed aggiornare l'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri;
- vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti negli albi, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Ultimo aggiornamento: 19/07/2023 11:35:30