OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Ogni professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La FNOMCeO nel rispetto della normativa in tema di obbligo formativo, solleciterà nei prossimi mesi gli Ordini a verificare l’acquisizione dei crediti formativi da parte dei propri iscritti che in caso di inadempienza potrebbero incorrere in sanzioni.
Ricordiamo ai colleghi di controllare ed eventualmente completare entro la fine dell’anno il proprio debito formativo per il triennio 2017-2019. Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo.