16/05/2019

OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

Ogni  professionista sanitario  ha  l’obbligo  di  curare  la  propria  formazione  e  competenza professionale nell’interesse della salute individuale  e  collettiva.  La  partecipazione  alle  attività  di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater  del  D.  Lgs.  n.  502  del  1992,  requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

La FNOMCeO nel rispetto della normativa in tema di obbligo formativo, solleciterà nei prossimi mesi gli Ordini a verificare l’acquisizione dei crediti formativi da parte dei propri iscritti che in caso di inadempienza potrebbero incorrere in sanzioni.

Ricordiamo ai colleghi di controllare ed eventualmente completare entro la fine dell’anno il proprio debito formativo per il triennio 2017-2019. Il  professionista sanitario  può  conoscere  in  ogni  momento,  tramite  l’accesso  all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo.






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